Con il Decreto collegato alla Finanziaria 2020 è stato ridotto il limite per il trasferimento di denaro contante.
E bene ricordare, che l’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, modificato dal Dlgs n.90/2017, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, se il valore oggetto di trasferimento risulta complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (ridotto a euro 2.000 per gli anni 2020 e 2021 e a euro 1.000 dal 2022 ad opera del Decreto collegato alla Finanziaria 2020 in corso di approvazione).
Oltre al soggetto che effettua il pagamento in contanti oltre la soglia limite, sarà “complice” nella violazione, anche colui che riceve tale pagamento, poiché, con il proprio comportamento, contribuisce ad eludere la prescrizione di legge.
Per le violazioni di tale divieto l’apposito Decreto antiriciclaggio stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 e fino a 50.000 euro.
Affinché si realizzi la violazione è necessario che il trasferimento del denaro intercorra tra “SOGGETTI DIVERSI” ossia entità giuridiche distinte, soggetti costituenti distinti centri di interesse, come ad esempio: trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore, tra ditta individuale e società anche se titolare e legale legale rappresentante coincidono ….
Sul punto è intervenuto anche il Mef specificando che i “…. prelevamenti e versamenti non costituiscono operazioni di trasferimento ….”, e che pertanto sono liberi; in pratica prelevare e versare in contante dal proprio c/c non configura un trasferimento tra “soggetti diversi” passibile di sanzione.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili e gli agenti di viaggio il limite al contante dal 2019 è elevato da euro 10.000 a euro 15 mila, MA tale limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano (maggiori dettagli nella circolare Seac 77/2019 qui allegata).
Per completezza d’argomento, ricordiamo anche i seguenti ulteriori “STOP AL CONTANTE”, già illustrati con precedenti mail:
- dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro / committenti hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione relativa ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art.2094 indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento (compresi contratti di co.co.co / compensi ai membri degli organi amministrativi), nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento tracciati (come elencati a pag.2 della circolare Seac 266 qui allegata); l’obbligo interessa esclusivamente le somme erogate a titolo di retribuzione ed eventuali indennità di trasferta; escluse dall’obbligo le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es.: anticipi e/o rimborsi di spese di viaggio, vitto, alloggio); violare tale obbligo comporta l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, della sanzione da euro 1.000 a euro 5.000; inoltre, in caso di pagamento in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a euro 3.000, saranno applicabili anche le sanzioni in materia di antiriciclaggio (da euro 3.000 a euro 50.000);
- sempre in tema di pagamenti tracciati e sempre dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, anche gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
One Comment
Bergamo.info
Pubblicato il DL contenente alcune “disposizioni urgenti” in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Tra le novità fiscali segnaliamo:
differita la possibilità di utilizzo dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni annuali già per i crediti tributari maturati nel 2019 che, pertanto, potranno essere utilizzati in compensazione non più a partire dall’1/1/2020, ma solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione annuale (verosimilmente dopo il mese di luglio 2020);
dal 2020 introdotto l’obbligo in capo al committente, che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera / servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti impiegati dall’impresa appaltatrice nell’esecuzione della prestazione;
estesa l’applicazione del reverse charge agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente ma previa preventiva autorizzazione da parte del Consiglio UE;
prorogato al 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (con riferimento alle fatture emesse a privati i cui dati sono da inviare al STS);
in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture, l’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente l’importo dell’imposta dovuta con relativa sanzione (ridotta ad 1/3) e interessi da pagare entro i successivi 30 giorni decorsi i quali procederà con l’iscrizione a ruolo degli importi non versati;
prevista la riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante che scenderà dagli attuali € 3.000 a € 2.000 dall’1/7/2020 al 31/12/2021 e a € 1.000 dal 2022;
a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000, previsto un credito di imposta (esente da tassazione ma soggetto ai limiti “de minimis”) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, debito, prepagate relative a cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1/7/2020;
introdotta a decorrere dall’1/7/2020, specifica sanzione ( € 30 aumentata del 4% del valore della transazione) per i soggetti, che obbligati, rifiutano il pagamento tramite carta di debito / credito;
per i soggetti ISA, previsto il pagamento degli acconti IRPEF / IRES / IRAP in due rate pari al 50% ciascuna (anziché 40% – 60%);
inasprite le sanzioni penali per alcuni “reati tributari” quali ad esempio: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / documenti per operazioni inesistenti (reclusione da 4 a 8 anni se l’elemento passivo fittizio è pari o superiore a euro 100.000 mentre resta la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per importi inferiori a euro 100.000); inoltre: reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di omesso versamento di ritenute per un importo annuo superiori a € 100.000 (precedente limite € 150.000) e di omesso versamento IVA per un importo annuo superiore a € 150.000 (precedente limite € 250.000).
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare allegata.
Mail successive approfondiranno alcuni degli argomenti.
Si precisa inoltre che il Decreto, di cui alle novità in commento e in vigore dal 27 ottobre scorso, dovrà essere convertito in Legge entro i successivi 60 giorni durante i quali potrebbe subire ulteriori modifiche.