L’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 ha introdotto, per i soggetti IRPEF, il nuovo “bonus arredamento”.
Si tratta di una detrazione, da recuperare in 10 anni, pari al 50% del costo relativo all’acquisto di mobili nuovi per una spesa massima pari a Euro 10.000.

La principale condizione per ottenere la detrazione è rappresentata dal fatto che i mobili acquistati devono essere finalizzati all’arredamento di una unità abitativa oggetto di “interventi di ristrutturazione”.
Dal tenore letterale della norma emergono però numerosi dubbi applicativi, non è chiaro ad esempio se:
– con il termine “mobili”, si intendono solo mobili fissi quali cucine (esclusi gli elettrodomestici), armadi a muro o bagni, oppure sono compresi anche quelli non “ancorati” alle mura, come tavoli e sedie;
– il termine “immobile oggetto di interventi di ristrutturazione”, identifica i soli interventi di ristrutturazione edilizia o la totalità degli interventi compresi nella detrazione per ristrutturazioni edilizie, quali ad esempio quelli finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti, o finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, di bonifica dell’amianto, ad evitare gli infortuni domestici…;
– i pagamenti delle fatture relative all’acquisto di mobili (che dovranno essere intestate allo stesso soggetto che ha usufruito della detrazione per interventi sul patrimonio edilizio) devono essere pagate sempre con lo specifico bonifico per “ristrutturazioni edilizie”;
resta inoltre ancora da chiarire quale sia la data di decorrenza della nuova detrazione, nel dubbio meglio pagare il fornitore a partire dall’1 luglio 2013.
Ad oggi, sembrerebbe quindi si possa usufruire della nuova detrazione se si acquisterà una nuova cucina purché, ad esempio, accompagnata dall’installazione di una cassaforte a muro, in quanto, intervento quest’ultimo, finalizzato alla prevenzione di atti illeciti.
In attesa degli auspicati chiarimenti, per evitare di perdere la detrazione, si consiglia di pagare le fatture per acquisto di mobili fissi a partire dall’1 luglio e mediante il cosiddetto e ormai noto bonifico “ristrutturazioni edilizie”.
Solo tanta di pazienza ci saprà confermare se avremo fatto la scelta migliore.
4 Comments
Mattia
Buongiorno. Volevo cortesemente porvi una domanda se è possibile: stiamo pensando di cambiare la cucina e come ben sappiamo non possiamo usufruire della detrazione del 50% se non accompagnata da una ristrutturazione edilizia. Ma se decidiamo per esempio di intervenire sull’edificio con un operazione di ristrutturazione straordinaria (abbattimento di un muro, apertura di una finestra o applicazione di serramenti “antifurto”) diventerebbe allora lecito chiedere la detrazione sul mobile? Grazie mille, buona settimana.
Simonetta Mangili
In presenza del titolo abilitativo per manutenzione straordinaria o ristrutturazione, l’acquisto della cucina usufruisce del nuovo bonus mobili anche se destinata ad arredare una stanza diversa da quella in cui viene effettuato l’intervento edilizio, purché appartenente alla stessa unità immobiliare.
A conferma vedasi circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E commentata con il nostro articolo del 24 settembre scorso.
https://www.bergamo.info/economia/fisco-economia/bonus-mobili-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/
Cordiali saluti
Matteo
Buonasera…Noi vorremmo installare i pannelli solari (solare termico) e usufruire della detrazione del 50%. Facendo così abbiamo diritto all’acquisto dei mobili con la stessa detrazione?
GRAZIE mille per la cortese risposta!
Matteo
Simonetta Mangili
Ad oggi, nella norma che disciplina l’agevolazione per l’acquisto di mobili, non vi è alcun riferimento in merito alla spettanza di tale detrazione in concomitanza di lavori finalizzati al risparmio energetico per i quali si può fruire della detrazione del 50%.
L’agevolazione spetta solo per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come indicato nella Circolare Agenzia Entrate n.29/E del 18/9/2013.