Come avevamo già preannunciato parte in questi giorni la nuova “anagrafe dei conti” imposta dal Dl 201/2011.
Tutti gli intermediari finanziari (banche, Sim, poste…) stanno infatti trasmettendo i dati, loro richiesti, con riferimento all’anno 2011; i dati 2012 saranno comunicati entro il 31 marzo 2014 mentre, a regime, la trasmissione dovrà avvenire entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
I rapporti interessati dalla comunicazione comprendono:
– conti correnti;
– cassette di sicurezza;
– carte di credito e debito;
– acquisti e vendita di oro e metalli preziosi;
– operazioni fuori conto;
mentre sul piano dei contenuti ecco in sintesi le informazioni che verranno inviate:
– dati identificativi del singolo rapporto a disposizione del contribuente in qualità di titolare, cointestatario o delegato
– saldi iniziali e finali, per ciascun anno, dei singoli rapporti;
– importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare e avere per ogni rapporto su base annua.
L’Agenzia delle Entrate dopo aver acquisito tutti i dati lancerà le elaborazioni che dovranno evidenziare eventuali aree di anomalie finanziarie quali, ad esempio:
– numerosità dei rapporti aperti;
– saldi superiori a determinate soglie prestabilite;
– presenza di repentine variazioni.
Per le posizioni con forti anomalie i dati potranno essere integrati dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dalla mappa del patrimonio del contribuente. onde consentire la formazione di liste selettive dei contribuenti, a maggior rischio di evasione, da sottoporre a controlli individuali (accertamento da redditometro, d’ufficio o verifiche).
Ciascuno dovrà porre attenzione ai propri “comportamenti finanziari” ed essere sempre in grado di giustificare fiscalmente le operazioni realizzate tramite intermediari finanziari; si dovranno produrre quante più prove possibili al fine di confermare che il reddito dichiarato sia coerente con il denaro transitato e che, per eventuali differenze, esistono precise e documentate spiegazioni.
One Comment
Bergamo.info
Con il provvedimento del 18/12/2013 e la circolare 38/E del 23/12/2013, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle novità relative al monitoraggio fiscale (quadro RW).
In particolare:
– è stato eliminato il limite di € 10.000 al di sotto del quale non era obbligatorio dichiarare le attività estere; quindi dal 2013 bisognerà dichiarare qualsiasi attività estera indipendentemente dall’importo;
sono state eliminate le sezioni I e III relative ai trasferimenti da/verso l’estero;
– è stato introdotto l’obbligo di monitoraggio anche per i titolari effettivi (questa disposizione sembrerebbe non riguardare, come io invece credevo, il caso di soggetti italiani che detengono partecipazioni superiori al 25% in società italiane, le quali detengono attività all’estero – la circolare a pagina 12 specifica che l’obbligo in capo al titolare effettivo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero – vedere esempi n. 2 e 3); la novità riguarda invece il caso in cui una persona fisica detenga una partecipazione superiore al 25% in una società estera di un paese non white list la quale detiene altre attività all’estero: in questo caso il contribuente deve dichiarare oltre alla partecipazione nella società estera anche il valore delle attività estere detenute dalla società estera (vedere esempio 6 pag. 22);
– i dati relativi all’IVIE e all’IVAFE non saranno più da indicare nel quadro RM ma nel quadro RW;
– per la valorizzazione nel quadro RW delle attività finanziarie e degli immobili detenuti all’estero è necessario tenere conto dei criteri per la determinazione delle basi imponibili IVAFE ed IVIE (quindi i valori sono stati uniformati);
– sono state introdotte novità riguardo alle ritenute alla fonte applicabili dagli intermediari sui redditi di fonte estera;
– sono state ridotte le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW (pari attualmente ad una misura compresa tra il 3 e il 15% degli investimenti non dichiarati che passa al 6-30% se trattasi di paesi a regime fiscale privilegiato) ed è stata soppressa la sanzione consistente nella confisca di beni di corrispondente valore. Le nuove sanzioni si applicano con effetto retroattivo (per cui se è necessario fare un integrazione dell’RW relativo ad anni precedenti si pagheranno le sanzioni nella misura attuale). Le violazioni effettuate negli anni precedenti per mancata compilazione delle sezioni I e III non sono più punibili.