La Finanziaria 2016 ha prorogato le detrazioni del 50% e del 65% al 2016. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la detrazione prevista per il Bonus mobili sui vecchi lavori al 50%.
Con l’art. 1, comma 74, Finanziaria 2016, il Legislatore ha prorogato il riconoscimento per i seguenti interventi delle seguenti detrazioni:
- risparmio energetico 65%;
- adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici 65%;
- recupero del patrimonio edilizio 50%;
per le spese sostenute fino al 31.12.2016.
Oltre a prorogare le detrazioni previste anche per l’anno 2015, il Legislatore ha introdotto la possibilità di:
- fruire della detrazione del 65% per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti;
- optare, per i cosiddetti “soggetti incapienti”, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito un intervento agevolabile di risparmio energetico su parti comuni condominiali.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2014, stabilì che non esisteva “alcun vincolo temporale nelle consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili”. L’Agenzia ha confermato questa impostazione anche per gli acquisti del 2016: sono pertanto detraibili al 50% le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2016 anche se “correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese siano state sostenute a decorrere dal 26.06.2012” e fino alla fine del 2016.
Il bonus mobili è usufruibile anche se ci si avvale della nuova detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni effettuato entro il 31.12.2016.
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Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all’ultima che l’ha confermata per tutto il 2016.
Come per l’anno precedente, anche per il 2016 è stata confermata la possibilità di applicare la detrazione anche per lavori condominiali su parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui il condominio si compone.
Le novità per il 2016 sono:
– possibilità per pensionati o lavoratori, in caso di lavori su parti condominiali, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori;
– estensione della detrazione anche agli istituti IACP per le spese sostenute su immobili di edilizia popolare di loro proprietà;
– estensione della detrazione anche agli acquisti di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento/produzione acqua calda/climatizzazione.
Indice scheda
SPESE COINVOLTE
COME USUFRUIRNE
NOTE IMPORTANTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
LINK UTILI
SPESE COINVOLTE
La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull’irpef lorda dovuta, riguarda:
1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/2016, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull’energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/2016, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.
La condizione per usufruire del beneficio e’ che siano rispettati i “requisiti di trasmittanza termica U” , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08).
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita’.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
– IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure
– POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA
sostenute entro il 31/12/2016 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
Attenzione! Nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti, è compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell’impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ esclusa invece la semplice trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (vedi Guida Ag.entrate linkata più avanti).
5) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute entro il 31/12/2016 e documentate.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 6 Giugno 2013)
6) SPESE DI ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI effettuate nel 2016, per un massimo della detrazione di 60.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Nella categoria rientrano (si veda l’allegato M del D.lgs.311/2006) le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
(in applicazione dal 1 Gennaio 2015)
7) SPESE DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2016 fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
(in applicazione dal 1 Gennaio 2015)
8) SPESE DI ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. La condizione è che i dispositivi mostrino i consumi energetici mediante fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti, la temperatura di regolazione degli impianti e consentano la loro accensione, spegnimento e programmazione settimanale da remoto.
Quota di detrazione dall’imposta lorda: 65% delle spese.
(applicazione su acquisti avvenuti dal 1/1/2016 al 31/12/2016)
COME USUFRUIRNE
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’economia del 19/2/07 modificato piu’ volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell’Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu’ avanti tra i link utili.
Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2016 (criterio di cassa). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che abbiano sostenuto le spese.
Dal 2016 possono fruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per lavori eseguiti su edifici di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per le spese sostenute nel 2016 (dal 1/1 al 31/12) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali i soggetti titolari di redditi di pensione o lavoro dipendente (o assimilato) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità applicative di questa novità devono essere definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano “esistenti”. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell’esistenza dell’edificio puo’ essere prodotta esibendo l’iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell’ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia’ dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e’ l’installazione di pannelli solari, per la quale non e’ necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell’unita’ immobiliare, il beneficio e’ compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita’ realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di “fedele ricostruzione”. Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.
Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro dell’edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche’ inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell’Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo’ beneficiare della detrazione.
Utile anche il vademecum dell’ENEA che riporta i requisiti che ogni tipo di intervento deve rispettare, aggiornato al 26/1/2015, e la GUIDA dell’Agenzia delle entrate riportata tra i link utili.
Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto “certificato di asseverazione”). Questa documentazione puo’ essere:
– sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita’ al progetto delle opere realizzate;
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell’allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell’edificio non e’ necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia’ viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all’ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
In casi particolari puo’ essere fatto l’invio per raccomandata a/r, sempre all’ENEA. Informazioni sul sito gia’ detto;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 è dell’8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e’ praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell’amministrazione finanziaria.
Invio comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Dal 13/12/2014 non è più in vigore l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l’anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo).
Si ricorda che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065). L’obbligo vigeva dal 2010 per effetto del Dl 185/2008 (art.29 comma 6), ora abrogato dal D.lgs.175/2014.
NOTE IMPORTANTI
Criterio di cassa
La detrazione si applica in sede di denuncia dei redditi sull’imposta (irpef) lorda, relativamente alle spese effettuate nell’anno di denuncia. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione della detrazione da parte delle persone fisiche si fa infatti riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Quindi se l’intervento viene eseguito in parte nell’anno precedente o successivo a quello del pagamento, la detrazione può essere applicata solo in riferimento all’anno di pagamento.
Decesso dell’avente diritto
In caso di decesso dell’avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione dell’immobile.
Trasferimento dell’immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta’ o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita’ delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e’ usufruibile la detrazione del 50%, e’ ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L’Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico NON e’ cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).
Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all’Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e’ quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c’e’ da tener conto che e’ stata prorogata definitivamente l’Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e’ essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d’opera e altri costi.
L’iva 10% definitiva e’ dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l’art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all’art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).
Bonifici della finanziaria
Se per il pagamento degli interventi è stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato. E’ anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
Bonifici con causale errata
Se nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza però che sia pregiudicata l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione è riconosciuta ugualmente e può essere effettuata.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regole generali e proroghe:
– Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 344 e segg.);
– Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.1 commi dal 20 al 24 e comma 286).
– D.l.185/08 art.29 comma 6 e segg.;
– Finanziaria 2011 (legge 220/2010 art.1 comma 48).
– Finanziaria 2012 (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011 art.4)
– Decreto crescita (Dl 83/2012) convertito nella legge 134/2012, art. 11 c.2
– Decreto energia (Dl 63/2013) art.14
– Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) art.1 comma comma 139 lettera b)
– Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art.1 comma 47 che va a modificare il Dl 63/2013 (art.14)
– Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), art.1 comma 74 e commi 87/88
Ritenuta sui bonifici:
– Dl 78/2010 art.25 modificato in ultimo dalla Legge 190/2014
Decreti attuativi:
– Decreto del ministero dell’economia del 19/2/07 modificato dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009;
– Decreto del ministero dello sviluppo economico dell’11/3/08.
LINK UTILI
– GUIDA FISCALE dell’Agenzia delle entrate aggiornata al 2016
– Sito Agenzia delle entrate con informazioni: clicca qui
– Sito ENEA per inoltro delle richieste: clicca qui
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La Finanziaria 2016, con l’intento di favorire l’acquisizione delle prima casa, ha introdotto la possibilità, per i soggetti privati, di acquistare la propria abitazione principale, mediante contratto di leasing, disciplinandone gli aspetti civilistici e fiscali.
L’immobile oggetto del contratto, che potrà essere nuovo o usato, andrà adibito ad abitazione principale entro un anno dalla sua consegna e NON dovrà rientrante nelle categorie catastali A/1 (case signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
L’utilizzatore, nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro (subordinato, di agenzia, di rappresentanza o altra collaborazione), potrà chiedere alla società di leasing, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, la sospensione del pagamento dei canoni periodici; tale sospensione non comporterà l’applicazione di alcuna commissione, spesa di istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive. Decorso il periodo di sospensione richiesto, il pagamento dei canoni riprenderà secondo importi e periodicità iniziali (salvo diverso accordo tra le parti).
Dal punto di vista fiscale, al fine di equiparare la nuova tipologia contrattuale, all’acquisto mediante accensione di un mutuo ipotecario, l’acquisizione mediante leasing, da parte di un soggetto:
avente età inferiore ai 35 anni;
avente reddito complessivo non superiore a euro 55.000 (da chiarire se con riferimento all’anno di stipula del contratto o a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi);
non titolare di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa (da chiarire se ostativa la titolarità di diritti reali di godimento e la titolarità di una QUOTA di proprietà);
consentirà di fruire dell’apposita e nuova detrazione IRPEF pari al 19%, calcolata sull’importo:
dei canoni periodici e relativi oneri accessori compreso il maxi canone, nel limite massimo di spesa annuo pari a euro 8.000 (ridotta a euro 4.000 per utilizzatore con età NON inferiore a 35 anni);
del riscatto entro il limite massimo di spesa pari a euro 20.000 (ridotta a euro 10.000 per utilizzatore con età NON inferiore a 35 anni).
L’agevolazione ha carattere temporaneo poiché trova applicazione solo dal 2016 al 2020; da chiarire, tuttavia, se dal 2021 l’agevolazione viene meno per tutti o se potrà continuare ad applicarsi per i contratti stipulati fino al 2020.
Per maggiori approfondimenti consultare la giuda pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze qui allegata, che propone anche esempi pratici di conteggio della detrazione.
http://www.leaders.it