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Silvia Bernardini

Silvia Bernardini - Una vita per la fantascienza, grazie alla quale si è avvicinata al suo attuale lavoro. Al di là dei titoli, è molto attiva sul territorio, ama fare rete per il gusto di condividere informazioni importanti in maniera intelligente, e adora scrivere. www.silviabernardini.eu

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    L’Apprendistato professionalizzante

    Definizione

    L’apprendistato professionalizzante è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Tale percorso porta all’accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.

    Limiti numerici

    Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate ovvero non può essere superiore a 3 nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne abbia in numero inferiore a 3.

    Soggetti cui si rivolge

    Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti dai 18 ai 29 anni di età, ovvero dai 17 anni per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale.

    L'assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).

    Forma e contenuti

    Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta ed all'interno del contratto devono essere indicati:

    •la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;

    •la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale;

    •il piano formativo individuale generale (predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento);

    •il piano formativo individuale di dettaglio (al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell'apprendista, da aggiornare ogni anno);

    In caso di formazione esclusivamente aziendale la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali hanno piena competenza nella individuazione e regolazione dei profili formativi del lavoratore.

    In questi casi, non sarà più necessario il parere di conformità della struttura regionale.

    Il piano formativo individuale generale prevede un percorso formale e non formale, coerente con il profilo formativo di riferimento, che l'apprendista deve seguire durante il periodo del contratto.

    Contestualmente l'impresa deve redigere un piano formativo di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifichi i contenuti, i tempi e i luoghi della formazione formale (per la stesura del piano formativo individuale di dettaglio, l'impresa può avvalersi dell'assistenza di strutture individuate con atto della direzione regionale competente in materia di formazione.

    La formazione formale può essere impartita all'esterno dell'impresa (nell'ambito di istituzioni scolastiche e formative, di università, centri di formazione accreditati), o all'interno dell'impresa purché in luoghi non destinati alla produzione (in tal caso è necessario avere la disponibilità di locali, attrezzature e macchinari, formatori con competenza adeguata, tutori aziendali). Il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue così articolate: 35% su contenuti di base e trasversali (intendendo per tali interventi in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro), 20% per l'acquisizione di competenze professionali settoriali, 45% per l'acquisizione di competenze professionali specialistiche.

    Le aziende con almeno 250 dipendenti che intendano procedere con la formazione formale relativa ai contenuti di base e trasversali, all'interno del luogo di lavoro, possono chiedere l'autorizzazione alla direzione regionale competente in materia di formazione.

    Invece, le imprese che intendano impartire la formazione formale interna relativa all'acquisizione di competenze professionali specialistiche devono presentare al competente centro per l'impiego la dichiarazione.

    Al termine del percorso formativo, l'impresa, devono rilasciare all'apprendista l'attestazione della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali al fine della registrazione nel libretto formativo.

    L'assunzione va comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio entro le ore 24 del giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro allegandovi il piano formativo individuale.

    Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone con qualifica adeguata a quella che l'apprendista deve conseguire, deve possedere almeno 3 anni di esperienza nel settore e non può affiancare più di 5 apprendisti. Il tutore è garante del percorso formativo.

    Le imprese con meno di 15 dipendenti e le imprese artigiane possono individuare il tutore aziendale anche in un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa.

    Obblighi dell'apprendista

    L'art. 12, L. n. 25/1955 sancisce che l'apprendista è tenuto a:

    – osservare le norme contrattuali;

    – obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

    – prestare nell'impresa la sua attività con diligenza;

    – comportarsi correttamente con quanti operano nell'azienda;

    – frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare.

    Obblighi del datore di lavoro

    Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 25/1955, il datore di lavoro ha l'obbligo di:

    – impartire o far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

    – collaborare con gli enti preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

    – osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

    – non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

    – concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

    – non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle ad incentivo;

    – accordare all'apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

    – accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

    Il divieto di adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie non rientra più tra gli obblighi del datore di lavoro.

    Nei confronti degli apprendisti inferiori ai 18 anni sono applicabili i divieti stabiliti dalla L. n. 977/1967 circa il loro impiego in determinati lavori.

    Agevolazioni all'assunzione

    La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non – prevista attualmente, rispettivamente, in 2 euro e 5 euro – sia complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

    Si prevede, inoltre, una gradualità per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 9; in tale ipotesi l'aliquota datoriale del 10% è ridotta – in ragione dell'anno di vigenza del contratto – di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. In pratica per il primo anno di contratto 1,5%, per il secondo anno 3%, e dal terzo 10%.

    Ai sensi dell'art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

    La retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'apprendista è stabilita dai contratti collettivi.

    Il Ministero del lavoro ha ritenuto ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13, L. n. 25/1955, il quale prevede la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.

    In ogni caso, la retribuzione dell'apprendista viene stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale (anche le ore svolte per la formazione devono essere retribuite).

    Trattamento previdenziale e assicurativo

    La contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.

    In particolare, la legge (artt. 15 e 21, L. n. 25/1955) prevede per gli apprendisti solo le seguenti forme assicurative:

    •infortuni sul lavoro e malattie professionali;

    •invalidità, vecchiaia, superstiti;

    •cassa unica assegni familiari;

    •maternità.

    Sono esclusi quindi i trattamenti di integrazione salariale, il fondo di garanzia per il t.f.r., le indennità di disoccupazione.

    Estinzione del rapporto

    Il rapporto di apprendistato può estinguersi:

    a) a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nel corso del rapporto;

    b) a seguito di dimissioni;

    c) per decesso dell'apprendista;

    d) per avvenuto conseguimento della qualifica.

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