Autore

Simonetta Mangili

Dottore Commercialista e fiscalista di Leaders

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  1. 1

    Giuseppe

    Dal 14 settembre partono le semplificazioni per l’apertura dei negozi
    Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2012, a partire dal 14.09.2012 vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole semplificazione relativamente all’apertura di negozi: le attività commerciali del settore alimentare, intermediazione, spedizioni, estetica, facchinaggio, lavanderia, magazzini generali e mulini potranno essere avviate tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e con alcune facilitazioni. Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l’istituto del silenzio assenso. Viene, inoltre, prevista l’abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali i commissionari, i mandatari, gli stimatori e i pesatori pubblici, nonché i mediatori per le unità da diporto. Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo che per l’esercizio dell’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l’esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità. Con la presente trattazione analizzeremo nel dettaglio tutte le nuove disposizioni volte a facilitare l’esercizio di una nuova attività, ricordando, come anticipato, che le disposizioni del D.Lgs. n. 147/2012 diventeranno operative solo al termine del periodo di vacatio legis, ovvero a partire dal prossimo 14.09.2012.

    Premessa
    Al fine di facilitare l’avvio delle attività di servizi, il D.Lgs. n. 147/2012 ha recepito alcune disposizioni comunitarie relativa all’apertura di negozi, prevedendo – in via del tutto generale – la possibilità di aprire nuovi esercizi con modalità agevolate.
    Per quanto riguarda bar e ristoranti il D.Lgs. n. 147/2012 prevede che l’apertura dell’esercizio richiede il rilascio dell’autorizzazione solo qualora l’attività sia avviata in una zona del comune soggetta a tutela o a vincoli. Se il Comune, invece, non ha delimitato la zona dove dovrà nascere il bar sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

    Tra le altre novità segnaliamo, invece, la soppressione di alcuni albi e ruoli, tra cui quelli degli stimatori e dei pesatori pubblici, oltre che la riscrittura dell’articolo 139 del codice del consumo.

    Di seguito illustriamo le maggiori novità che verranno introdotte al termine della vacatio legis dal D.Lgs. n. 147/2012, ovvero a partire dal prossimo 14.09.2012.

    La SCIA e le modifiche apportate dal DL sviluppo e crescita
    Prima di illustrare quanto previsto dal D.Lgs. n. 147/2012 ricordiamo che la disciplina della SCIA (articolo 19 D.Lgs. n. 241/90) è stata oggetto di alcune modifiche per effetto delle disposizioni introdotte con il DL sviluppo e crescita (DL n. 83/2012). Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal’articolo 19 del D.Lgs. n. 241/90 in materia di SCIA, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.

    OSSERVA
    Sono esclusi i casi in cui sussistono:
     vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
     atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

    La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

    Nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

    OSSERVA
    La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica, in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

    L’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 241/90, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    Le novità
    Di seguito illustriamo nel dettaglio le novità che verranno introdotte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 147/2012:

    Somministrazione di alimenti e bevande Per effetto di una modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si segue, se non è previsto diversamente, il procedimento di silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, […] il provvedimento di diniego”).

    In tutti gli altri casi (fatta eccezione per le ipotesi di regimi autorizzatori previsti dall’articolo 14 del D.Lgs .n. 59/2010) si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi la disciplina della SCIA.

    In riferimento all’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

    Requisiti professionali per il settore merceologico alimentare e somministrazione alimenti e bevande Secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 147/2012 l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

    REQUISITI PROFESSIONALI
    Requisiti professionali Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale ( ).
    Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

    Tali requisiti, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

    Viene inoltre stabilito (articolo 71 comma 1 D.Lgs. n. 59/2010) che non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
     coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
     coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
     coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
     coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. Il D.Lgs. n. 147/2012 ha cancellato in riferimento alle misure di sicurezza le parole “non detentive”, ampliando il divieto di esercizio a tutti i soggetti sottoposti a misure di sicurezza (detentive e non).

    Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

    Incaricati alla vendita Per effetto di una modifica all’articolo 69 del D.Lgs. n. 59/2010, in materia di incaricati alla vendita:
     viene modificato il testo dei commi 1 e 2, i quali ora indicano la SCIA quale atto per l’avvio dell’attività;
     viene introdotta una nuova disposizione in riferimento al carattere abituale dell’attività di vendita a domicilio. Ricordiamo, infatti, che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 3 comma 3 della legge n. 173/2005 (attività abituale senza contratto di agenzia e attività occasionale su incarico di imprese) per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta a SCIA: il D.Lgs. n. 147/2012 sul punto specifica che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

    Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, è soppresso l’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125 (norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici).

    OSSERVA
    Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 147/2012, il comune può inibire l’attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene.

    Il provvedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all’ingrosso perché non consentano all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.

    Deposito, produzione di margarina e grassi idrogenati In riferimento al deposito, alla produzione di margarina e di grassi idrogenati il D.Lgs. n. 147/2012 stabilisce che l’avvio dell’attività non è subordinata ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività.
    Commercio all’ingrosso L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .

    Facchinaggio In riferimento all’attività di facchinaggio le nuove disposizioni prevedono la possibilità di avviare l’attività con il solo rispetto del requisito di onorabilità (“spariscono”, quindi, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa).

    Intermediazione commerciale di affari Viene abrogata la disposizione che prevedeva lo svolgimento dell’attività della Commissione per la tenuta del ruolo da parte delle Camere di Commercio.

    Spedizioniere In materia di spedizionieri, viene soppressa, dopo le Commissioni per la tenuta dell’elenco, anche la Commissione Centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal MISE.

    In riferimento ai requisiti per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, evidenziamo che le nuove disposizioni prevedono la modifica dell’articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, come segue:

    MODIFICA REQUISITI SPEDIZIONIERE
    Disposizione attualmente in vigore
    Disposizione in vigore dal 14.09.2012
    “Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale”. “L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato”.

    Acconciatori ed estetiste Per quanto riguarda gli acconciatori ed estetiste viene prevista, oltre la presentazione della SCIA, anche l’obbligo di iscrizione al REA del responsabile tecnico.

    Abrogazione ruoli Viene abrogato il ruolo degli stimatori e dei pesatori pubblici, dei mediatori per le unità da diporto.

    Magazzini generali L’apertura, la modificazione e l’ampliamento di un esercizio di un magazzino generale è soggetto a SCIA, da inoltrare con la comunicazione UNICA al Registro delle imprese, che la trasmette al SUAP.

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