Lo chiamano “Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale” ma altro non è che una sorta di prepensionamento previsto al comma 490 della Legge di Stabilità 2014.
Spetta per il periodo 1/1/2012 – 31/12/2016, ai commercianti che, nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia, chiudono i loro negozi riconsegnando la propria licenza al comune.
Le domande per la richiesta dell’indennizzo dovranno essere presentate all’Inps territorialmente competente per residenza entro il 31/01/2017.
I richiedenti, dalla data di chiusura dell’attività e fino alla data di liquidazione della pensione di vecchiaia, riceveranno dall’Inps una somma pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti (poco più di 500 euro al mese).
L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente che autonoma.
Viene di fatto riaperta fino al 31/12/2016 l’opportunità, già vigente fino al 31 dicembre 2011; la conseguenza è la proroga fino al 2018 dell”aumento dello 0.09% della contribuzione Gestione IVS che tutti commercianti in attività devono annualmente pagare all’Inps.
One Comment
germana
Comma 490 della legge stabilità 2014 ripristina indennizzo indcom anche per coloro che detto indennizzo era stato sospeso con legge Fornero in data 31.12.2013. L’aumento dei contributi e il 0, 09 per la copertura dell’inddennizzo é stato subito applicato, mentre l’erogazione non è stata ancora fatta a tutt’oggi…..le associazioni e patronati perché non intervengano tramite Inps?se é necessario anche vie giudiziale…con l’indennizzo le persone ci devono vivere.
Cordiali saluti Germana