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  1. 1

    Bergamo.info

    I dati “generali” che non posso mancare sulla fattura elettronica

    Oltre ai dati obbligatori previsti dalla normativa Iva e al “canale di recapito” del cessionario /committente (codice destinatario o pec), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche imposte dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise, sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari….
    Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi», così ad esempio:

    Dati societari:
    Le società iscritte al registro delle imprese devono indicare obbligatoriamente nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea).
    Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale).
    Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm).
    Se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln).
    Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, ai sensi dell’articolo 2250 del Codice civile.
    Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, e pertanto dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

    Lettere d’intento:
    Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c Dpr n. 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento.
    Anche in tal caso dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

    Conai:
    Anche la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai) dovrebbe essere inserita utilizzando l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

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  2. 2

    allevi@leaders.it

    Come sappiamo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è disposto l’esonero dall’obbligo di fatturazione (art. 22 del Dpr 633/72), devono essere certificate mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
    Si tratta, in linea generale, delle operazioni dei commercianti al minuto e delle operazioni ad esse assimilate il cui quadro normativo non muterà neanche con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.
    Pertanto, un’eventuale richiesta, ad un ristoratore, di emettere una fattura elettronica da parte di un cliente farà ancora ricadere all’interno dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96, il quale dispone che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura in base all’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72.
    Superata la necessità di emettere scontrino o altro documento cartaceo, la norma sembra imporre quindi al ristoratore solo l’obbligo di trasmettere l’e-fattura al cliente destinatario della prestazione, tramite Sdi; ma il cliente potrà uscire dal locale senza il rilascio di alcuna certificazione fiscale ??

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