Il testo del Ddl in oggetto ha recentemente iniziato il suo iter parlamentare in vista dell’approvazione definitiva prevista per la fine d’anno.
Numerose le novità di natura fiscale in vigore generalmente dal 2019 per le quali non si escludono successive modifiche e di cui si segnala:
- estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi / compensi fino a euro 65.000 e contestuale eliminazione / revisione di taluni requisiti di accesso;
- previsione dal 2020 della Flat tax per redditi di impresa / lavoro autonomo prodotti da persone fisiche imprenditori / professionisti con ricavi / compensi annui compresi tra euro 65.001 e euro 100.000; il reddito, determinato nei modo ordinari, sconterà un’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali, del 20%;
- revisione del regime delle perdite d’impresa per i soggetti IRPEF equiparandolo a quello previsto per le società di capitali;
- introduzione della tassazione IRES del 15% sugli utili di società di capitali reinvestiti in beni strumentali nuovi e/o ad incremento del costo del personale dipendente;
- proroga al 31/12/2019 (ovvero 31/12/2020 se entro 31/12/2019 ordine accettato da venditore ed effettuato pagamento di un acconto pari al 20%) della disciplina dell’Iper ammortamento (+150% Industria 4.0), con fissazione dell’agevolazione “a scaletta”; nessuna proroga per maxi ammortamento (+30%);
- proroga al 31/12/2019 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;
- proroga al 31/12/2019 della detrazione Irpef del 36% c.d. “bonus verde”;
- rivista la disciplina del credito di imposta R&S: modificate / integrate le tipologie di spesa ammesse differenziandone la percentuale di detrazione abbinata;
- proroga della rivalutazione di terreni / partecipazioni con riferimento al valore all’1/1/2019;
- dal 2019 SOPPRESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ACE (che prevedeva la detassazione degli utili rimasti in azienda).
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Bergamo.info
I dati “generali” che non posso mancare sulla fattura elettronica
Oltre ai dati obbligatori previsti dalla normativa Iva e al “canale di recapito” del cessionario /committente (codice destinatario o pec), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche imposte dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise, sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari….
Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi», così ad esempio:
Dati societari:
Le società iscritte al registro delle imprese devono indicare obbligatoriamente nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea).
Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale).
Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm).
Se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln).
Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, ai sensi dell’articolo 2250 del Codice civile.
Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, e pertanto dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Lettere d’intento:
Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c Dpr n. 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento.
Anche in tal caso dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Conai:
Anche la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai) dovrebbe essere inserita utilizzando l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
allevi@leaders.it
Come sappiamo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è disposto l’esonero dall’obbligo di fatturazione (art. 22 del Dpr 633/72), devono essere certificate mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura, se richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Si tratta, in linea generale, delle operazioni dei commercianti al minuto e delle operazioni ad esse assimilate il cui quadro normativo non muterà neanche con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.
Pertanto, un’eventuale richiesta, ad un ristoratore, di emettere una fattura elettronica da parte di un cliente farà ancora ricadere all’interno dell’articolo 3, comma 2, del Dpr 696/96, il quale dispone che non è obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale nel caso in cui, per la stessa operazione soggetta all’obbligo di certificazione, sia emessa fattura in base all’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/72.
Superata la necessità di emettere scontrino o altro documento cartaceo, la norma sembra imporre quindi al ristoratore solo l’obbligo di trasmettere l’e-fattura al cliente destinatario della prestazione, tramite Sdi; ma il cliente potrà uscire dal locale senza il rilascio di alcuna certificazione fiscale ??