Autore

Simonetta Mangili

Dottore Commercialista e fiscalista di Leaders

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  1. 1

    Bergamo.info

    Con il provvedimento del 18/12/2013 e la circolare 38/E del 23/12/2013, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alle novità relative al monitoraggio fiscale (quadro RW).

    In particolare:
    – è stato eliminato il limite di € 10.000 al di sotto del quale non era obbligatorio dichiarare le attività estere; quindi dal 2013 bisognerà dichiarare qualsiasi attività estera indipendentemente dall’importo;
    sono state eliminate le sezioni I e III relative ai trasferimenti da/verso l’estero;
    – è stato introdotto l’obbligo di monitoraggio anche per i titolari effettivi (questa disposizione sembrerebbe non riguardare, come io invece credevo, il caso di soggetti italiani che detengono partecipazioni superiori al 25% in società italiane, le quali detengono attività all’estero – la circolare a pagina 12 specifica che l’obbligo in capo al titolare effettivo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero – vedere esempi n. 2 e 3); la novità riguarda invece il caso in cui una persona fisica detenga una partecipazione superiore al 25% in una società estera di un paese non white list la quale detiene altre attività all’estero: in questo caso il contribuente deve dichiarare oltre alla partecipazione nella società estera anche il valore delle attività estere detenute dalla società estera (vedere esempio 6 pag. 22);
    – i dati relativi all’IVIE e all’IVAFE non saranno più da indicare nel quadro RM ma nel quadro RW;
    – per la valorizzazione nel quadro RW delle attività finanziarie e degli immobili detenuti all’estero è necessario tenere conto dei criteri per la determinazione delle basi imponibili IVAFE ed IVIE (quindi i valori sono stati uniformati);
    – sono state introdotte novità riguardo alle ritenute alla fonte applicabili dagli intermediari sui redditi di fonte estera;
    – sono state ridotte le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW (pari attualmente ad una misura compresa tra il 3 e il 15% degli investimenti non dichiarati che passa al 6-30% se trattasi di paesi a regime fiscale privilegiato) ed è stata soppressa la sanzione consistente nella confisca di beni di corrispondente valore. Le nuove sanzioni si applicano con effetto retroattivo (per cui se è necessario fare un integrazione dell’RW relativo ad anni precedenti si pagheranno le sanzioni nella misura attuale). Le violazioni effettuate negli anni precedenti per mancata compilazione delle sezioni I e III non sono più punibili.

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