Reagire alle difficoltà della crisi: “Sospensione del pagamento dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio – istruzioni per l’uso”.

Pubblicato da Claudio Rossi il 26 novembre 2009
3 Commenti

euroPremesso che nel sito ABI (www.abi.it) è a disposizione il facsimile del modulo di domanda che l’impresa puo’ utilizzare per richiedere alla banca o all’intermediario finanziario aderente all’Avviso comune l’applicazione delle previsioni ivi contenute, ricordo che l’iniziativa ha per oggetto la sospensione per le PMI meritevoli e per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo attraverso la procedura descritta di seguito. 
Essa prevede due fasi: la prima dove la banca o l’intermediario finanziario valuta l’ammissibilità dell’impresa mentre la seconda dove viene valutato il merito nell’accoglimento della domanda.
Molti chiarimenti sono stati richiesti nel frattempo dai cittadini all’ABI e le risposte a questi approfondimenti sono presenti nel sito: ABI/Avviso comune, Sospensione debiti PMI – Tutta la documentazione, FAQ.
 
Con l’intento di schematizzare la procedura riporto di seguito quanto necessario:
a)      Imprese ammissibili.
Piccole e medie imprese come definite dalla normativa comunitaria. Per i limiti dimensionali di tali imprese occorre fare riferimento all’art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente – ancorché appartenente ad un gruppo – la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Nessun settore e/o attività produttivo/a è escluso dall’applicazione dell’Avviso.
b)      Presupposti.
Le PMI – oltre a presentare l’apposita domanda – devono:

  • avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
  • non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.
  • alla data del 30 settembre 2008 l’impresa aveva con la banca esclusivamente posizioni “in bonis”, cioè non presentava posizioni dalla stessa banca classificate come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”, “in sofferenza”;
  • alla data della presentazione della domanda ha solo posizioni ancora classificate “in bonis” e non ha ritardati pagamenti; oppure che alla predetta data non ha nei.

c)      Ammissione
L’ammissione dell’impresa all’iniziativa si intende accolta dalla banca di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda – salvo esplicito e motivato rifiuto scritto.
d)      Sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine.
L’Avviso comune prevede  “la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo” .Ciò che rileva in sostanza è la forma giuridica del finanziamento, da inquadrarsi nel mutuo. Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell’ambito applicativo dell’Avviso comune, sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento e che la durata originaria sia superiore a 18 mesi.
e)      Modalità di sospensione.
In sostanza verrà determinata la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie”. A norma dell’Avviso, la sospensione deve riguardare rate in scadenza ovvero già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. I tassi d’interesse rimarranno determinati come nel contratto originario. In ogni caso l’operazione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto al caso in cui la banca avesse realizzato l’operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario.
 
            Siamo disponibili per ulteriori approfondimenti ed a rispondere alle vostre domande per tutti gli altri casi.
 
                                                                                                          Claudio Rossi

Autore articolo: Claudio Rossi

Mediatore Sociale e laureato in Scienze Economiche, collabora con CYFE UniBG. Da oltre trent'anni si occupa di soluzioni relazionali-gestionali per il trinomio impresa, patrimonio ed imprenditore

3 Responses to Reagire alle difficoltà della crisi: “Sospensione del pagamento dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio – istruzioni per l’uso”.

  1. Federico 26 novembre 2009 at 21:40 #

    Questa possibilita' di procrastinare il rimborso del capitale esiste solo per i mutui ed i finanziamenti a medio lungo termine?

  2. Giuseppe Allevi 27 novembre 2009 at 02:41 #

    Complimenti per l'articolo che finalmente chiarisce che per le banche la sospensione è un obbligo e non una pssibilità.

  3. Claudio Rossi 28 novembre 2009 at 16:53 #

    Rispondo alla domanda di Federico.

    No, Avviso Comune, oltre ai mutui ed ai leasing, da anche la possibilità di un'ulteriore forma di agevolazione per le imprese e cioè l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve

    termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di

    anticipazione su crediti certi e esigibili.

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