Il Pegno

Pubblicato da Federico Rossi il 24 novembre 2009
5 Commenti

pegno Il pegno è un diritto reale su cosa mobile, il possesso della quale viene trasferito di norma alla Banca od al Creditore per garanzia del fido e con facoltà di soddisfacimento sul valore di essa con preferenza su ogni altro creditore (artt 2784 e seguenti del Codice Civile).

Affinchè la garanzia pignoratizia realizzi lo scopo prefissato ovvero il recupero della creditoria, occorre che, in caso d’uso, la stessa sia giuridicamente ineccepibile e che presenti un congruo valore economico da convertire facilmente in denaro liquido. Dal punto di vista giuridico, invece, affinchè sorga il diritto di pegno e possa aver luogo la prelazione è necessario che la garanzia risulti da un atto (lettera di pegno) e che avvenga lo spossessamento del bene in questione (oggetto del pegno).

Si è detto che la legge dispone che quest’ultimo sia rappresentato da beni mobili di qualunque natura. In realtà possono essere oggetto di pegno tutti i beni mobili, purchè abbiano un contenuto economico facilmente convertibile in denaro liquido senza rischio di eccessiva perdita, allo scopo si applica solitamente il cosiddetto “scarto”.

Quest’ultimo rappresenta la differenza tra il valore dell’oggetto del pegno e l’ammontare del credito garantito dal pegno stesso e serve proprio a cautelare il creditore contro ogni eventuale improvvisa ed inaspettata diminuzione di valore.

Puo’ concedere il pegno lo stesso beneficiario del credito o anche un terzo (in questo caso puo’ essere costituito anche all’insaputa del debitore principale).

Come anzidetto, uno dei requisiti per la validità del pegno è lo “spossessamento” ovvero la permanenza dell’oggetto impegnato nel possesso del creditore (o di un terzo designato dalle parti) per tutta la durata dell’obbligazione principale. Nello specifico, qualora l’oggetto del pegno sia “res”, si puo’ avere il possesso materiale, nel caso invece di pegno di crediti, il “possesso materiale”, ovviamente non possibile, è sostituito dalla procedura di cui agli artt 2800 e seguenti del Codice Civile.

Federico Rossi

Autore articolo: Federico Rossi

Giornalista Freelance ed Economista d'Impresa, ha studiato in Italia ed in Nordamerica. E' specializzato in soluzioni di marketing aziendale.

5 Responses to Il Pegno

  1. Gianfranco 29 novembre 2009 at 13:01 #

    E' possibile richiedere la sostituzione dell'oggetto del pegno con facilità?

  2. Claudio Rossi 29 novembre 2009 at 13:05 #

    Rispondo a Gianfranco. In genere è preferibile che chi concede il pegno valuti preventivamente e con estrema attenzione l'oggetto da costituire in pegno. Il garantito, solitamente, mira al cosiddetto "consolidamento" che si realizza non appena trascorso un anno di spossessamento. Per questo motivo, ritengo, che qualsiasi richiesta di sostituzione del bene dato in garanzia che venga fatta successivamente alla costituzione avrà delle forti resistenze da parte del creditore pignoratizio.

  3. Gianfranco 29 novembre 2009 at 13:10 #

    E' possibile sostituire con facilità l'oggetto dato in pegno successivamente alla sua costituzione?

  4. paolo 18 giugno 2010 at 20:33 #

    quanto tempo è necessario per il consolidamento di un pegno su quote di fondi comuni?

  5. Claudio 25 luglio 2010 at 11:31 #

    Per il consolidamento di un pegno bisogna sempre distinguere i casi che si tratti di pegno a titolo gratuito od a titolo oneroso ovvero che lo spossessamento dell'oggetto del pegno sia avvenuto prima o contestualmente all'insorgere dell'obbligazione oppure in epoca posteriore. Salvo casi particolari la normativa prevede 6 mesi per il pegno contestuale oppure 12 nel caso di atto a titolo gratuito.

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